E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Quater, con modifiche al calendario delle scadenze fiscali, un incremento di 92 milioni di euro per la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle ASD/SSD e un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo per il mese di dicembre.
Nel testo ufficiale (LEGGI QUI), riportiamo integralmente gli articoli (10-11). Al titolo 1 sono invece presenti le disposizioni in materia fiscale e contributiva.
ARTICOLO 10:
1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e societa’ sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e’ incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 26.
ARTICOLO 11:
1. Per il mese di dicembre 2020, e’ erogata dalla societa’ Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennita’ pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e’ riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennita’ i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla societa’ Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia’ beneficiari dell’indennita’ di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i quali permangano i requisiti, l’indennita’ pari a 800 euro e’ erogata dalla societa’ Sport e Salute S.p.A., senza necessita’ di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l’anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalita’ di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennita’ di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell’indennita’ erogata per il mese di dicembre.
5. Ai fini dell’erogazione delle indennita’ di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita’ all’Autorita’ di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di
funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 26.