In attesa delle modalità di erogazione dell’indennità di novembre per i Collaboratori Sportivi, previsto dal Decreto Ristoro, pubblichiamo le prime informazioni comunicate da Sport e Salute, con l’aggiornamento del bonus di giugno e le clausole di esclusione.
Si riporta quindi testualmente:
🔴 Indennità di novembre 2020
🔹Per le nuove domande, verrà nuovamente aperta la piattaforma informatica. Vi preghiamo di seguire il sito e Instagram per ricevere le indicazioni aggiornate.
🔸Per l’erogazione automatica, vi preghiamo di attendere. Vi daremo comunicazione nel più breve tempo possibile.
🔵 Indennità di giugno 2020.
🔻 A tutti i soggetti che avevano contratti scaduti prima del 31 maggio 2020 – in considerazione dell’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – è stata inviata la e-mail che gli consente di rinunciare per l’ipotesi che fossero venuti meno i requisiti di compatibilità dichiarati al momento della presentazione della domanda (vedi messaggio seguente).
🔻Se non venisse mandata rinuncia entro lunedì, l’indennità verrà erogata automaticamente.
🔹Successivamente, verranno inoltre riesaminate tutte le rinunce inviate esclusivamente a causa dell’avvenuta scadenza del contratto. Vi preghiamo di non mandare e-mail, perché abbiamo evidenza della problematica e ci baseremo sulle e-mail che avete già inviato.
CLAUSOLE DI INCOMPATIBILITA’
5) QUALI SONO LE INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 12 DEL DL AGOSTO CHE IMPEDISCONO DI PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
Sono le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria; Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso; Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga; Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; Indennità lavoratori del settore agricolo; Indennità lavoratori dello spettacolo; Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS; Indennità per i lavoratori domestici. L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.
🔸 NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA NASPI, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No. Poiché l’indennità NASPI è sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile (art. 6, comma 2, TUIR).
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a rinuncia@sportesalute.eu (v. FAQ 3).
🔸 NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO LA CASSA INTEGRAZIONE, POSSO PERCEPIRE L’INDENNITÀ?
No, l’indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a rinuncia@sportesalute.eu (v. FAQ 3).
🔸 PERCEPISCO LA PENSIONE DI INVALIDITÀ O LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
Sì. Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono compatibili per quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR.
🔸 NEL MESE DI GIUGNO HO PERCEPITO ALTRO REDDITO DA LAVORO, HO DIRITTO ALL’INDENNITA’?
No. Per avere diritto all’indennità, non devi aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di giugno 2020.
Se hai percepito le indennità per i mesi scorsi e per giugno si è verificata tale fattispecie, in questo caso dovrai inviare la mail a rinuncia@sportesalute.eu.
🔸 COSA SI INTENDE PER ALTRO REDDITO DA LAVORO?
Ai sensi del Decreto Ministeriale, per reddito da lavoro – che esclude il beneficio dell’art. 98 si intendono i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 dello stesso decreto nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente e per intero il compenso previsto per il mese di giugno 2020 della collaborazione sportiva, non si ha diritto all’indennità.
🔸 QUALI SONO I REDDITI ASSIMILATI CHE ESCLUDONO IL MIO DIRITTO ALL’INDENNITÀ?
Ai sensi dell’articolo 50 TUIR, per redditi assimilati da lavoro si considerano:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante; le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua; le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; e indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi; le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; le prestazioni pensionistiche di natura complementare; gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale; i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).